Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira all'abolizione dell'obbligo di stipulare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro esclusivamente con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), pur mantenendo obbligatoria la stipulazione di un contratto che assicuri i lavoratori, in modo analogo all'attuale, con compagnie di assicurazione private, consentendo al datore di lavoro la possibilità di sceglierne una alternativa all'INAIL.
L'abolizione del monopolio pubblico sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sottrarrebbe, infatti, ciascun datore di lavoro dall'obbligo di assicurare i propri dipendenti esclusivamente presso l'INAIL, un ente che, come altri casi di monopolio pubblico, rappresenta un vero e proprio mastodonte burocratico gestito, per sovrappiù, secondo criteri partitocratici e sindacatocratici.
Le conseguenze socio-economiche di questo monopolio sono particolarmente onerose per le imprese italiane, poiché esse devono pagare premi, cioè tariffe, più che doppi rispetto ai concorrenti europei, ad esempio in Belgio, Germania o Spagna.
L'eliminazione del monopolio, pur lasciando immutato l'obbligo di assicurare i dipendenti contro gli infortuni, renderebbe più efficiente, efficace ed economica la tutela dei lavoratori in seguito ad infortuni sul lavoro.
Il fatto, poi, che l'assicurazione sia obbligatoria non deve necessariamente tradursi in un monopolio pubblico poiché
limitazione dell'area oggettiva e soggettiva della tutela ad attività e figure professionali connotate da una rischiosità significativa e perciò stesso valutabile come causa degli eventi di danno, siano essi riconducibili o meno a una diretta responsabilità del datore di lavoro;
finalità di reintegro indennitario (forfettizzato) della capacità lavorativa e automaticità delle prestazioni, anche per situazioni non tutelate in sede civilistica (eventi addebitabili a colpa dello stesso lavoratore, caso fortuito, forza maggiore);
integrale accollo dell'onere contributivo al datore di lavoro (anche per eventi non risarcibili in sede civilistica), a fronte dell'esonero dello stesso datore dalla responsabilità per il risarcimento dei danni (anche eccedenti l'indennizzo di legge o non coperti dalla garanzia previdenziale), se non imputabili a sua accertata responsabilità penale;
autonomia gestionale, attraverso un sistema finanziario a capitalizzazione e adeguata redditività.
L'impianto descritto, che per lungo tempo ha consentito di contemperare efficacemente gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, ha subìto nel tempo una graduale mutazione che lo ha sostanzialmente
quote aggiuntive di prelievo estranee alla ratio dello schema assicurativo e in tutto assimilabili ad «imposte implicite»;
un accrescimento surrettizio della pressione fiscale effettiva sul sistema produttivo;
il rischio di spinte verso fenomeni di economia sommersa e di lavoro irregolare.
È urgente, dunque, uscire dalla situazione di inerzia legislativa che ha caratterizzato finora la materia.
A questi effetti assume, come già detto, un rilievo ineludibile il riferimento alle esperienze e alle tendenze evolutive in atto negli altri Paesi dell'Unione europea.
Anche in relazione a tali tendenze, occorre riflettere sulla necessità ed opportunità di una maggiore selettività delle prestazioni dell'assicurazione, mediante forme di tutela più personalizzate e indirizzate verso coloro che hanno bisogni reali e maggiori, di una innovativa visione dei profili gestionali ed organizzativi, che consenta di affiancare alle consolidate forme e strutture dell'assicurazione obbligatoria, concepite secondo un assetto esclusivamente pubblicistico, forme privatistiche sostitutive con caratteristiche di flessibilità e adattabilità alle singole fattispecie. Esperienze, queste, già presenti in numerosi Paesi dell'Unione europea.
In merito a quest'ultimo aspetto, con l'abolizione del monopolio INAIL non si vuole porre in discussione l'essenzialità di una presenza pubblica nel settore della tutela sociale contro gli infortuni sul lavoro. Piuttosto si tratta di far emergere un'esigenza di riarticolazione di tale ruolo, in termini di puntuale delimitazione degli ambiti di gestione pubblica diretta e di esaltazione della funzione generale di indirizzo, regolamentazione e controllo.
Uno Stato del benessere, sia pure «rifondato», non potrebbe non proseguire, attraverso la propria componente pubblica, in una insostituibile azione, sia essa diretta o indiretta, volta alla riduzione o all'eliminazione dei grandi rischi cui è esposta la popolazione in caso di indigenza, invalidità, malattia, pensionamento.
Nel contempo occorre puntare alla riduzione dei costi ridondanti, degli sprechi e degli abusi, in particolare recuperando risorse oggi impegnate in modo inefficiente ed antieconomico per consentire la tutela di tutti i lavoratori, anche dei più derelitti.